PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari esistenti, per le pigioni, le riparazioni, la manutenzione, il riscaldamento e la custodia dei locali medesimi, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i medesimi uffici, e per la pulizia degli stessi locali».